(Pubblicato nel Bolllettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 6 del 9 febbraio 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art. 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998,
n.   13,   che  autorizza  l'amministrazione  regionale  a  concedere
contributi  in  conto  capitale fino al 70% della spesa ammissibile a
favore  di  enti  pubblici  per  i  lavori  di rimozione di materiali
contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici
pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva;
    Visto l'art. 16, comma 5, della citata legge regionale n. 13/1998
che dispone che i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione
dei   contributi   sono   determinati  con  apposito  regolamento  di
esecuzione;
    Visto il D.P.G.R. n. 192/Pres, del 17 giugno 1999 registrato alla
Corte  dei  conti in data 12 luglio 1999, registro 1, foglio 285, con
il quale e' stato approvato il suddetto regolamento di esecuzione;
    Rilevato   che  mentre  al  1  comma  dell'art.  7  del  suddetto
regolamento  si  richiamano le modalita' di concessione ed erogazione
di cui alla legge regionale n. 46/1986, il secondo comma dello stesso
articolo  subordma  l'emissione  del  formale  atto  concessivo anche
all'approvazione   da  parte  dell'azienda  per  i  servizi  sanitari
competente,  del  piano  di  lavoro di cui all'art. 34 della legge n.
277/1991;
    Considerato  che le suddette norme si pongono in palese contrasto
tra  loro  in  quanto  da  un lato la concessione deve avvenire prima
dell'individuazione  dell'aggiudicatario,  secondo le norme di legge,
onde     assicurare     l'indispensabile     copertura    finanziaria
dell'iniziativa  e dall'altro lato il piano di lavoro di cui ai comma
2  deve  essere  redatto  e  presentato all'approvazione dal medesimo
soggetto   aggiudicatario  e  quindi  dopo  e  non  prima  della  sua
individuazione;
    Preso   atto   che   trattasi  di  mero  errore  materiale  nella
formulazione  del  2o  comma  la'  dove  la  dizione  "della  formale
concessione del contributo" doveva essere invece "dell'erogazione del
contributo"    dando    cosi'   logicita'   all'intero   procedimento
concessorio;
    Ritenuto  quindi di provvedere alla necessaria modifica nel senso
su esposto;
    Sentito  in merito il comitato dipartimentale per il territorio e
l'ambiente che si e' espresso nella seduta del 3 dicembre 1999;
    Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3674 del
3 dicembre 1999;
Decreta     1. E' approvata la seguente modifica del "Regolamento per
la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione ed
erogazione  dei contributi a favore di enti pubblici per la rimozione
di materiali contenenti amianto", approvato con D.P.G.R. n. 192/Pres,
del 17 giugno 1999:
      al  2o comma dell'art. 7 le parole "della formale concessione",
sono sostituite con le parole "dell'erogazione".
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
la  sopraindicata  disposizione  come  modifica  a  regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
      Trieste, li' 14 dicembre 1999
                              ANTONIONE
Registrato  alla Corte dei conti, Trieste, addi' 12 gennaio 2000 Atti
della  .dp;  Regione  Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n.
12.