(Pubblicato nel Bolllettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 9 febbraio 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile a favore di enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva; Visto l'art. 16, comma 5, della citata legge regionale n. 13/1998 che dispone che i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi sono determinati con apposito regolamento di esecuzione; Visto il D.P.G.R. n. 192/Pres, del 17 giugno 1999 registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio 1999, registro 1, foglio 285, con il quale e' stato approvato il suddetto regolamento di esecuzione; Rilevato che mentre al 1 comma dell'art. 7 del suddetto regolamento si richiamano le modalita' di concessione ed erogazione di cui alla legge regionale n. 46/1986, il secondo comma dello stesso articolo subordma l'emissione del formale atto concessivo anche all'approvazione da parte dell'azienda per i servizi sanitari competente, del piano di lavoro di cui all'art. 34 della legge n. 277/1991; Considerato che le suddette norme si pongono in palese contrasto tra loro in quanto da un lato la concessione deve avvenire prima dell'individuazione dell'aggiudicatario, secondo le norme di legge, onde assicurare l'indispensabile copertura finanziaria dell'iniziativa e dall'altro lato il piano di lavoro di cui ai comma 2 deve essere redatto e presentato all'approvazione dal medesimo soggetto aggiudicatario e quindi dopo e non prima della sua individuazione; Preso atto che trattasi di mero errore materiale nella formulazione del 2o comma la' dove la dizione "della formale concessione del contributo" doveva essere invece "dell'erogazione del contributo" dando cosi' logicita' all'intero procedimento concessorio; Ritenuto quindi di provvedere alla necessaria modifica nel senso su esposto; Sentito in merito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che si e' espresso nella seduta del 3 dicembre 1999; Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3674 del 3 dicembre 1999; Decreta 1. E' approvata la seguente modifica del "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto", approvato con D.P.G.R. n. 192/Pres, del 17 giugno 1999: al 2o comma dell'art. 7 le parole "della formale concessione", sono sostituite con le parole "dell'erogazione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la sopraindicata disposizione come modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, li' 14 dicembre 1999 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 12 gennaio 2000 Atti della .dp; Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 12.